Installazione pannelli fotovoltaici: requisiti e autorizzazioni
Serve un’autorizzazione per l’installazione pannelli fotovoltaici? Quando si sceglie di affidarsi all’energia green, questa è sicuramente una delle prime domande che ci si pone. L’installazione di impianti fotovoltaici permette di convertire l’energia solare in energia elettrica e di risparmiare in bolletta. Ma quali sono i requisiti per l’installazione del fotovoltaico e in quali casi è prevista l’autorizzazione? Scopriamolo insieme.
Installazione del fotovoltaico: le autorizzazioni per gli impianti ambientali
L’installazione di un impianto fotovoltaico in Italia non segue una procedura standardizzata. A volte può bastare una semplice comunicazione al Comune di residenza, ma non sempre è questa la strada da seguire. Sull’argomento ha infatti deliberato la Comunità Europea diramando la direttiva 2009/28/CE relativa alle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, finalizzata a semplificare e accelerare il quadro normativo.
La direttiva europea è stata recepita tramite il Decreto Legislativo 28/2011, che ha ridefinito l’intero ambito delle autorizzazioni. Approvate con il DM 10 settembre 2010, le linee guida sono state stilate con lo scopo di semplificare gli iter procedurali regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili. Il DL 28/2011 ha così introdotto misure per semplificare e razionalizzare le pratiche amministrative per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, dunque, al pari degli impianti volti a produrre energia termica, è stata redatta una normativa.
Installare il fotovoltaico: i tre iter previsti
Gli iter previsti per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra cui l’impianto fotovoltaico (o impianto ftv), sono di fatto tre.
1. Autorizzazione unica
Questo provvedimento è stato introdotto dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 387/2003 per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili al di sopra di determinate soglie di potenza.
Requisiti e condizioni:
- L’autorizzazione unica viene rilasciata a conclusione di un procedimento unico svolto nella Conferenza dei Servizi. A questa partecipano tutte le amministrazioni interessate.
- Il procedimento unico ha una durata massima di 90 giorni, al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
- A rilasciare l’Autorizzazione Unica sono le Regioni oppure le Province delegate.
2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
Questa pratica ha sostituito la cosiddetta Denuncia di Inizio Attività (DIA) e si adotta per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabile al di sotto di prestabilite soglie di potenza. Inoltre si utilizza per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da fonti di energia rinnovabile.
Requisiti e condizioni:
- Questa procedura va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Deve essere accompagnata da una relazione, firmata dal progettista abilitato, e da elaborati progettuali Questi ultimi devono attestare la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi in vigore. Va inoltre garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle di sicurezza.
- Per questa procedura vale il principio del silenzio assenso: una volta passati 30 giorni dalla presentazione della domanda, in mancanza di riscontri dal Comune, si può dare il via ai lavori.
- La Procedura semplificata è un iter che richiede soltanto la compilazione e l’invio di un Modello Unico. Tale documento è disponibile in formato digitale sul portale produttore del gestore di rete. Il soggetto interessato deve compilare tramite il portale una prima parte del modulo, prima di iniziare i lavori, e una seconda a lavori conclusi.
- Può beneficiare di questa procedura chi installa un impianto fotovoltaico allacciandosi a un punto di prelievo in bassa tensione già esistente. Per poterne beneficiare la potenza deve essere inferiore o uguale a quella già impegnata sul punto di prelievo e fino a un massimo di 20 kW di potenza.
- L’impianto dovrà inoltre essere realizzato sul tetto e dovrà allacciarsi in rete con la modalità di Scambio sul Posto.
3. Comunicazione al Comune
Si tratta senza dubbio dell’iter più snello per l’installazione di impianti fotovoltaici. Viene infatti previsto per alcune tipologie di piccoli impianti con pannelli fotovoltaici.
Requisiti e condizioni:
- La comunicazione di inizio lavori va accompagnata da una relazione a firma di un progettista abilitato.
- Prima di iniziare i lavori non bisogna attendere 30 giorni.
- Gli impianti la cui realizzazione va comunicata al Comune non devono in alcun caso alterare i volumi dell’edificio su cui vengono realizzati. Né possono alterare le superfici dell’immobile, la destinazione d’uso dell’edificio o il numero delle unità immobiliari.
- Inoltre l’impianto in questione non deve implicare un incremento dei parametri urbanistici né intaccare parti strutturali dell’edificio.
- Non può, infine, essere realizzato su edifici situati all’interno dei centri storici.
- Chi intende effettuare la comunicazione al Comune deve disporre del pieno titolo sulle aree o sui beni interessati dai lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
- Qualora l’impianto superi i 20 kW di potenza o non si disponga del pieno titolo sulle aree, occorre richiedere un altro tipo di autorizzazione.
Installare impianti fotovoltaici: come si sceglie l’iter da seguire
A questo punto non resta che capire quale sia, di volta in volta, la procedura da seguire per installare i pannelli fotovoltaici.
- Valutazione della soglia di potenza. Le soglie di potenza per installare impianto fotovoltaico oltre le quali è necessario che gli impianti siano sottoposti all’autorizzazione unica sono quelle che superano i 20 kW. Al di sotto di questa soglia l’impianto a pannelli fotovoltaici rientra nel campo di applicazione della cosiddetta Procedura Autorizzativa Semplificata o della comunicazione al Comune. Tuttavia le singole Regioni hanno facoltà di ampliare il campo di applicazione della prima fino a una potenza di 1 MW.
- Tipologia di installazione. Anche le modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici determinano una variazione di iter da seguire, tra Procedura Abilitativa Semplificata e Comunicazione al Comune. Volendo riassumere, ci si affida alla comunicazione al Comune nel caso in cui l’installazione di impianto fotovoltaico è aderente o integrata nei tetti degli edifici. Ciò sta a significare che i componenti dell’impianto non modificano la sagoma degli edifici e che la superficie dell’impianto non ecceda quella del tetto su cui viene realizzato.
- Contesto. L’impianto in questione, inoltre, non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi del D.lgs 42/04. Vale la regola della comunicazione al Comune anche per l’installazione fotovoltaici compatibili con il regime di Scambio sul Posto non situati nei centri storici. In questo caso gli impianti devono essere realizzati su superfici già esistenti o sulle loro pertinenze.
Per quanto riguarda la Procedura Autorizzativa Semplificata per il fotovoltaico installazione, va richiesta per gli impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto, ma che non ricadano nei casi precedenti e con potenza compresa tra 0 e 20 kW.
Installazione pannelli fotovoltaici: requisiti
Quali sono, infine, i requisiti per l’installazione di un impianto fotovoltaico?
- L’esposizione dell’impianto deve volgere a sud: sono idonei anche orientamenti a sud-est e a sud –ovest, prevedendo delle perdite di produzione (seppur limitate).
- La corretta inclinazione di un pannello varia dai 10° ai 35° e si può calcolare aggiungendo 10° in più sulla latitudine del luogo.
- Per quanto riguarda lo spazio libero da ombreggiamenti, invece, i pannelli richiedono per ogni kW circa 8mq sul tetto inclinato e 24 mq su tetto piano o su terreno. Questa verifica va eseguita da un installatore professionista, in grado di rilevare con distanziometro e bussola con inclinometro lo spazio libero da ombreggiamenti. Sarà cura dello stesso professionista calcolare l’inclinazione del tetto, lo stato e la tenuta della copertura.
- Tra i requisiti per l’installazione di un impianto fotovoltaico rientra anche l’assenza di restrizioni comunali e paesaggistiche. Il soggetto interessato a installare un impianto fotovoltaico è quindi tenuto a verificare presso il Comune di residenza se risiede in aree soggette a restrizioni in materia ambientale o paesaggistica. Questa verifica si rende indispensabile, ad esempio, se si vuole installare un campo fotovoltaico a terra o se si vive in un centro storico.
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