Vendere il surplus energetico prodotto dal proprio impianto fotovoltaico è un’operazione possibile e redditizia. Il meccanismo che permette di farlo si chiama scambio sul posto. Ma chi può aderire allo scambio sul posto del fotovoltaico, come si calcola il surplus e qual è il contributo corrisposto? Scopriamolo insieme. 

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Come funziona lo scambio sul posto e quali sono i vantaggi

Come funziona lo scambio sul posto e quali sono i vantaggi

Vendere il surplus energetico prodotto dal proprio impianto fotovoltaico è un’operazione possibile e redditizia. Il meccanismo che permette di farlo si chiama scambio sul posto. Ma chi può aderire allo scambio sul posto del fotovoltaico, come si calcola il surplus e qual è il contributo corrisposto? Scopriamolo insieme. 

Cos’è lo scambio sul posto 

Lo scambio sul posto è il meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta da un impianto privato (come un impianto fotovoltaico). Ad essere ceduta è la quota non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo al fine di soddisfare il proprio fabbisogno di energia. L’energia non immediatamente autoconsumata viene dunque immessa in rete.  

A regolamentare questo meccanismo è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (il cui acronimo è ARERA). 

Nel meccanismo di scambio sul posto si usa il sistema elettrico come strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non autoconsumata.  
La condizione necessaria per l’adesione al servizio è la presenza di impianti per consumo e produzione di energia elettrica con un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Scambio sul posto: come funziona il rimborso

Il rimborso si ottiene sulla scorta del confronto tra l’energia immessa in rete, dal proprio impianto, e quella prelevata dalla rete.  

Il proprietario dell’impianto paga regolarmente la bolletta con il fornitore che ha scelto per la parte di energia prelevata nei momenti in cui l’impianto non è in funzione. Il prezzo pagato è comprensivo del costo puro dell’energia e di voci come le spese per il contatore, le spese di rete e le imposte. Non vengono applicate variazioni al contratto in vigore con il proprio fornitore.

Ad erogare il rimborso è infatti il GSE (Gestore Servizi Energetici) con il quale è in vigore una convenzione.  
A cadenza annuale il GSE (Gestore Servizi Energetici), mediante le letture del contatore comunicate dal gestore, verifica l’energia prelevata e quella immessa. La verifica viene fatta ogni anno, ma il GSE stima acconti trimestrali versandoli sul conto corrente dell’utente.  
La causale di questi versamenti è “contributo in conto scambio”. Alla fine di ogni anno, tramite un conguaglio, vengono corrette le stime e viene saldato il rapporto per l’anno trascorso. A questo punto scatta il meccanismo di compensazione: se risulta che sono stati immessi nella rete più kW rispetto a quelli prelevati, si ha diritto ad un contributo. 

Contributo scambio sul posto: come si calcola

Il calcolo dello scambio sul posto è utile a far valere il diritto a ricevere un contributo. 

Per calcolare tale contributo in conto scambio (Cs) il GSE usa una formula: 

Cs = min ( Oe ; Cei ) + Cusf x Es 

Gli elementi del calcolo sono: 
Oe: onere dell’energia prelevata dalla rete. 
Cei: controvalore dell’energia immessa in rete. 
Cusf: corrispettivo unitario di scambio forfetario. 
Es: quantità di energia scambiata 

Nel caso in cui le immissioni siano superiori a prelievi, siamo in presenza di eccedenze, ovvero la differenza tra il valore delle immissioni (Cei) ed il valore dei prelievi (Oe). 
In tal caso il contributo compensa il costo dell’energia prelevata e dei servizi che l’utente paga in bolletta (al netto delle imposte). Tale disavanzo può essere messo a credito per gli anni a venire oppure si può richiedere la liquidazione al Gse.

Tempi e pagamenti

L’acconto viene erogato dal GSE su base semestrale, il conguaglio su base annuale.  

  • Il contributo in conto scambio di acconto viene pubblicato entro il 15 maggio per le convenzioni che risultano attive al 31 marzo. L’erogazione viene effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di giugno.  
  • Il contributo del secondo semestre viene pubblicato entro il 15 ottobre per le convenzioni che risultano attive al 30 settembre. L’erogazione viene effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo di novembre. 
  • Il contributo in conto scambio di conguaglio viene pubblicato entro il 15 maggio e l’erogazione viene effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza.  

Le tempistiche di pubblicazione possono essere modificate dal GSE. 

Scambio sul posto: chi può accedere?

  • Il meccanismo di scambio sul posto è erogato al cliente finale presente all’interno dell’ASSPC (Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo). Questi, al tempo stesso, deve essere produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC, ovvero deve aver ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione agli impianti predetti. 
  • Lo scambio sul posto è inoltre erogato al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione anche non coincidenti. Questi, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti. Questo meccanismo prende il nome di Scambio sul posto altrove. 

Per accedere allo scambio sul posto, l’utente deve soddisfare alcune condizioni.  

  • Deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio.  
  • Inoltre la potenza complessivamente installata dagli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 2008 non deve essere superiore a 20 kW. Per gli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 la potenza complessiva non deve essere superiore a 200 kW. Per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento la potenza complessiva non deve essere superiore a 200 kW. La potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell’Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo non deve in ogni caso superare i 500 kW.  

I produttori che intendono aderire al servizio di scambio sul posto possono farlo con l’iter semplificato, tramite Modello Unico al proprio gestore, oppure attraverso la modalità standard. Quest’ultima prevede l’apposita richiesta da fare tramite il portale del GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. 

Scambio sul posto: vantaggi

Se si ha un impianto fotovoltaico e si accumula energia elettrica in surplus, è preferibile aderire allo scambio sul posto o vendere il surplus?  

  • La risposta non è univoca né definitiva e molto dipende dalla quantità di energia prodotta e dal fabbisogno energetico della relativa utenza. In genere lo scambio sul posto conviene quando l’energia prelevata dalla rete è molto vicina, o uguale, a quella immessa. Chi dispone di un’utenza domestica trae un beneficio maggiore da un contratto di scambio sul posto privato piuttosto che dalla vendita.  
  • Occorre tuttavia ricordare che il valore che viene riconosciuto per l’energia immessa in rete è inferiore rispetto a quello corrisposto per l’energia prelevata.  
  • Inoltre attivare una convenzione di scambio sul posto è una procedura gratuita e si può coniugare alla detrazione fiscale prevista per linstallazione di un pannello. Questi incentivi statali per la produzione casalinga di energia possono orientare verso l’adozione di forme di energia sostenibili.  

Un impianto fotovoltaico permette dunque, grazie allo scambio sul posto, di tagliare in maniera considerevole i costi per l’energia elettrica. Il risparmio per questa componente avviene a condizione che l’impianto abbia dimensioni adeguate ai consumi. Ciò in considerazione del fatto che la fetta maggiore del risparmio è generata proprio dalla modalità dell’autoconsumo.

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