Cappotto termico: tipologie, agevolazioni fiscali e vantaggi
Tra le soluzione per far sì che l’edificio in cui si vive abbia un minore dispendio energetico (con conseguente risparmio sulla bolletta), c’è senza dubbio il cappotto termico. Questa tecnica di isolamento termico e acustico viene realizzata con l’applicazione di una serie di strati isolanti sulle pareti dell’edificio. Vediamo le differenze tra cappotto termico esterno e interno, come fare un isolamento termico a cappotto, di quali agevolazioni fiscali beneficiano questi lavori e quali sono i vantaggi.
Cos’è il cappotto termico e come funziona
Il cappotto termico, o cappotto isolante, è un tipo di intervento di coibentazione termica di un edificio. La coibentazione a cappotto consiste nell’applicazione di una serie di pannelli isolanti che isolano l’edificio dall’esterno. Questa soluzione permette di proteggere l’edificio sia dal freddo che dal caldo.
Il cappotto casa ha un duplice vantaggio: migliora il risparmio energetico dell’edificio e, di conseguenza, aumenta il valore dell’immobile sul mercato.
Isolamento a cappotto esterno o interno?
Quando si opta per questa soluzione, la prima cosa da chiedersi è se scegliere un rivestimento a cappotto esterno o interno. La decisione dipende dal tipo di edificio.
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Il cappotto esterno è indicato per strutture indipendenti come villini unifamiliari, ma anche per facciate di palazzi. Questa soluzione garantisce il migliore isolamento ed è adatta anche a contrastare la muffa, macchie di umidità, infiltrazioni e scrostature dell’intonaco esterno. Per questo ha un costo maggiore.
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Il cappotto termico interno, invece, ha un prezzo inferiore e una posa molto più veloce. In questo caso basta infatti disporre internamente dei pannelli di spessore ridotto, che non solo permettono un minore dispendio energetico per la climatizzazione, ma contribuiscono anche a isolare acusticamente la singola unità abitativa. Non è necessario ottenere permessi specifici per installarlo, ma è controindicato per gli appartamenti di piccole dimensioni, perché ne riduce la superficie calpestabile.
Cappotto termico: vantaggi
I vantaggi che si hanno nel fare ricorso a un cappotto termico sono facilmente elencabili. Grazie a questa soluzione si perfeziona l’isolamento termico e acustico e si riduce il fabbisogno energetico dell’edificio.
Il cappotto esterno produce diversi vantaggi:
- permette di tenere al minimo i climatizzatori domestici con le temperature calde,
- consente di usare al minimo i riscaldamenti quando il clima è più rigido,
- la traduzione più elementare è il taglio dei costi della bolletta di luce e gas,
- anche l’estetica dell’edificio ne beneficia,
- con conseguente aumento del valore dell’immobile.
Obbligatorio per legge negli edifici pubblici, questo intervento di riqualificazione energetica dà diritto a godere degli incentivi fiscali.
Cappotto termico: Superbonus 110%
La realizzazione del cappotto termico rientra tra gli interventi che usufruiscono del cosiddetto Superbonus 110%, la detrazione fiscale prevista dal DL 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 77/2020 per interventi di riqualificazione energetica.
L’art. 119 ha previsto una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
Per i condomini, la proroga ha posticipato la scadenza al 2025, ma con riduzione progressiva delle detrazioni: la detrazione resta al 110% fino al 2023, si riduce al 70% nel 2024 e arriva al 65% nel 2025.
Per avere subito un’idea delle detrazioni (ordinarie e massime) ottenibili con il Superbonus 110% per il proprio condominio, basta utilizzare uno dei simulatori online che calcolano un preventivo di massima basato su una proposta personalizzata di interventi di riqualificazione.
Va ricordato che il cappotto termico rientra tra gli interventi trainanti, ovvero quelli che accedono direttamente al Superbonus. Ma, per ottenerlo, occorre coibentare almeno il 25% delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate dell’involucro lordo dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM (Criteri Ambientali Minimi) e devono essere soddisfatti i requisiti di trasmittanza termica. L’intervento deve essere inoltre finalizzato a migliorare di due classi la certificazione energetica APE dell’edificio.
Cappotto all’edifico: come funziona per i condomini
Installare un cappotto termico esterno sulle facciate di un edificio condominiale ha i suoi vantaggi, primo tra tutti la possibilità di ottenere un beneficio energetico collettivo con una spesa relativamente contenuta, poiché ripartita tra tutti i condòmini.
Vediamo quindi qual è l’iter suggerito per realizzare il cappotto termico a un edificio condominiale.
- Prima di tutto si suggerisce di eseguire uno studio di fattibilità, che consiste in un’analisi dei costi da sostenere e dei benefici che l’installazione del cappotto esterno porterà all’edificio. In un condominio è particolarmente rilevante capire se l’installazione del cappotto sui muri porterà a una riduzione della superficie calpestabile delle singole unità abitative e come questo inciderà sulla sfera patrimoniale di ogni proprietario.
- L’amministratore dovrà quindi indire una assemblea condominiale a cui dovranno partecipare i condòmini la cui proprietà collettiva sia almeno la metà dell’edificio in millesimi.
- L’intervento quindi dovrà essere approvato dalla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio in millesimi. Per approvare i lavori, quindi, è necessario ottenere due maggioranze: la maggioranza dei condòmini presenti all’assemblea (sul numero dei condòmini totali) che abbiano almeno un terzo del valore dell’edificio.
Per quanto riguarda il costo del cappotto esterno, esso va ripartito tra tutti i condòmini, perché va a migliorare l’abitabilità dell’intero edificio. La spesa di ogni condòmino va calcolata proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno, indipendentemente dalla locazione della propria unità abitativa: anche i condòmini del piano interrato e del piano terra, quindi, partecipano alle spese.
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