Certificati bianchi: cosa sono e come ottenerli
I certificati bianchi sono una delle principali forme per incentivare gli interventi di efficientamento energetico in Italia. Sono entrati in vigore quasi vent’anni fa per promuovere, tra le altre cose, la diffusione degli impianti fotovoltaici nella penisola e costituiscono una forte leva a intraprendere interventi al fine di ridurre la spesa energetica in cambio di un riconoscimento economico. Vediamo nel dettaglio come funziona il meccanismo dei certificati bianchi e chi può ottenerli.
Certificati bianchi: cosa sono i TEE
Cosa sono i certificati bianchi e come funzionano? I certificati bianchi per il fotovoltaico e per la promozione dell’efficienza energetica nel nostro Paese sono entrati in vigore dal 2005.
Conosciuti come “certificati bianchi”, i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) certificano – appunto - il risparmio energetico ottenuto in seguito a precisi interventi stabiliti.
Si tratta di titoli negoziabili che certificano il risparmio energetico e che possono essere convertiti in denaro. Lo scopo ultimo di tale meccanismo è quello di limitare i consumi energetici e, soprattutto, le emissioni inquinanti, tra le principali cause del cambiamento climatico.
Ogni certificato bianco corrisponde, infatti, a una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP) risparmiata. Il valore energetico di un TEP è equiparabile al consumo annuo di energia elettrica di una famiglia italiana di 4 persone. Il risparmio misurato in TEP equivale alla quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo.
Le tonnellate equivalenti di petrolio rappresentano i più importanti obiettivi di risparmio energetico che i distributori di energia elettrica e gas naturale devono soddisfare annualmente.
- La gestione di questo meccanismo, dalla valutazione alla certificazione, è in capo al Gestore Servizi Energetici, il GSE.
- L’emissione dei certificati bianchi è invece compito, previa approvazione del GSE, del Gestore del Mercato Elettrico, il GME.
Tipi di Certificati Bianchi
In base al decreto ministeriale 11 gennaio 2017, i certificati bianchi vengono distinti in quattro tipologie:
- Titoli di Efficienza Energetica, tipo I: riguardano i risparmi ottenuti attraverso gli interventi per la riduzione dei consumi di energia elettrica;
- Titoli di Efficienza Energetica, tipo II: riguardano i risparmi ottenuti attraverso gli interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
- Titoli di Efficienza Energetica, tipo III: riguardano i risparmi conseguiti attraverso forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, non realizzati nel settore dei trasporti;
- Titoli di Efficienza Energetica, tipo IV: riguardano i risparmi conseguiti attraverso forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.
Certificati bianchi: chi può ottenerli
Tutti possono cercare di ottenere i certificati bianchi: privati, imprese, pubblica amministrazione e distributori di energia elettrica e gas.
Per farlo ci sono differenti modalità, che variano a seconda se si è un soggetto obbligato o un soggetto volontario.
- I soggetti obbligati sono tutti i distributori di energia elettrica e di gas, con più di 50.000 clienti finali. Questi distributori hanno degli obiettivi di risparmio da raggiungere per poter ottenere questo incentivo.
Gli obiettivi annoverano:
- Azioni associate al rilascio dei certificati bianchi spettanti all’energia dalla Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
- Azioni che continuano a generare risparmi, anche dopo la conclusione del periodo di vita utile del TEE.
- I soggetti volontari sono invece produttori, impiantisti e distributori con utenza finale inferiore a quella prescritta. Dal 2011, sono considerati soggetti volontari anche le organizzazioni con obbligo di nomina dell’energy manager (legge n.10/91). Al contrario dei soggetti obbligati, i soggetti volontari non hanno degli obiettivi da raggiungere in quanto scelgono volontariamente di entrare in questo meccanismo.
Come ottenere i certificati bianchi
I soggetti obbligati possono cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati per ricevere i Titoli di Efficienza Energetica attraverso due modalità:
- Realizzando direttamente, o tramite società controllate, interventi di efficienza energetica;
- Acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo. Questi altri soggetti possono essere: altri distributori, ESCo certificate (Energy Service Company), o utenti che abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia (EGE) certificato o siano in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001.
Per richiedere i Certificati Bianchi bisogna seguire un iter ben preciso, studiato affinché sia effettivamente possibile misurare i risparmi energetici. È molto importante che la richiesta venga inoltrata quando l’intervento non è ancora stato effettuato, poiché altrimenti il Gestore dei Servizi Energetici non riconoscerà la possibilità a posteriori dell’incentivo.
Le tappa da seguire sono le seguenti:
- Misurazione dei consumi pre inizio progetto;
- Presentazione del progetto al GSE, che fornirà un riscontro entro 90 giorni;
- Realizzazione del progetto di efficienza energetica;
- Misurazione dei consumi post intervento con calcolo dei risparmi;
- Richiesta periodica della certificazione dei risparmi al Gestore dei Servizi Energetici.
Se la procedura è andata a buon fine, il GSE certifica il risparmio e autorizza il Gestore dei Mercati Energetici all’emissione dei titoli. Il corrispettivo intero viene emesso solo in seguito alla realizzazione dell’intervento, la cui spesa deve essere messa in conto quando si intende fare richiesta.
Quanto valgono i certificati bianchi?
Il certificato bianco per il fotovoltaico e l'efficientamento energetico non ha un valore economico fisso, in virtù del fatto che la quantificazione è strettamente legata all’andamento del mercato sul quale vengono immessi. Tuttavia, si può ugualmente affermare che ogni certificato bianco ha il valore di una TEP, ossia una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata:
- 1 TEP equivale al risparmio di 5.350 kWh di energia elettrica;
- 1 TEP equivale al risparmio di 1200 m3 di gas naturale;
- 1 TEE equivale a 260 euro e a 2400 chili di CO2 evitati.
Di fatto, per ogni TEP risparmiata, il GSE riconosce un TEE per un numero di anni compreso tra i 3 e i 10 a seconda del tipo di intervento.
Per quanto riguarda il valore monetario di un certificato bianco, in origine era stato fissato a 100 euro/TEP (comparabile, come accennato, al numero del consumo annuo di energia elettrica di una famiglia). Questo valore è tuttavia soggetto a variazioni in base all’andamento del mercato energetico, che può essere monitorato attraverso il sito del GME.
I certificati bianchi hanno una validità di 5 anni, che può essere estesa a 8 nel caso di interventi sull’intero involucro edilizio.
Certificati bianchi: quali sono gli interventi ammissibili
Per richiedere i certificati bianchi si devono svolgere esclusivamente una serie di interventi, poiché sono gli unici ammessi dal GME:
- Installazione di impianti di produzione dell’aria compressa;
- Produzione di calore con combustibili rinnovabili;
- Installazione di un nuovo forno industriale più efficiente o per sostituire il vecchio;
- Miglioramento e automatizzazione dei processi produttivi per il risparmio energetico;
- Miglioramento e ottimizzazione dei layout produttivi;
- Installazione o sostituzione di illuminazione a LED nel settore industriale;
- Interventi relativi alle centrali frigorifere;
- Realizzazione e riqualificazione profonda di edifici;
- Allaccio di nuove utenze al sistema del teleriscaldamento;
- Sistemi di power quality.
Tali progetti per essere presi in considerazione devono essere nuovi e i risparmi energetici prodotti devono essere addizionali. Non sono ammessi i risparmi che rappresentano un mero adeguamento normativo.
Certificati bianchi fotovoltaico: il ruolo del GSE
Il decreto del 28 dicembre 2012 ha stabilito che tutte le attività di gestione, valutazione e certificazione dei progetti di efficienza energetica per l’ottenimento dei certificati bianchi devono essere gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Nel 2017 sono stati fissati degli obiettivi annuali che i distributori di energia elettrica e gas, i soggetti volontari, avrebbero dovuto raggiungere entro il 2020, e sono pari a un risparmio energetico di 11 milioni di TEP. I quali possono essere acquistati tramite progetti di efficientamento energetico o acquistandoli in compravendita sul mercato.
È importante sapere che i certificati bianchi non possono essere cumulati con altri incentivi statali sugli stessi progetti, ma possono essere aggiunti ai finanziamenti locali, regionali o comunitari.
Cosa dice il nuovo decreto sui certificati bianchi
Il 21 maggio 2021 è stato emanato un nuovo decreto in materia di Certificati Bianchi che stabilisce gli obiettivi per i successivi 4 anni: semplifica e incentiva l’utilizzo del meccanismo TEE per favorire gli obiettivi di efficienza energetica da raggiungere entro il 2030.
I principali cambiamenti che sono stati introdotti dal nuovo decreto riguardano:
- Determinazione dei nuovi quantitativi di risparmio energetico, che potranno essere eseguiti per gli anni 2021-2014;
- Introduzione di un nuovo sistema di spinta dei risparmi tramite aste;
- I raggruppamenti di impresa e associazioni temporanee avranno la possibilità di avere l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi;
- Possibilità di proporre progetti in forma aggregata;
- Cumulabilità con il credito d’imposta, percependo fino al 50% dei TEE;
- Introduzione di una procedura di revisione e valutazione dei progetti da parte del Gestore dei Servizi Energetici;
- Un elenco aggiornato delle tipologie di interventi, distinti in base al settore e alla forma di energia risparmiata.