Engie

Livelli di qualità commerciale

Ai sensi dell’Art. 15 della Del.413/2016/Rcom (TIQV) e s.m.i dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), provvediamo a comunicare le informazioni concernenti gli Standard specifici e generali di qualità commerciale e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici:

 

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas naturale (art. 15 della Del.413/2016/Rcom TIQV)

Indicatore

Standard specifico

ENGIE*

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti

30 giorni solari

19,63 giorni

Tempo massimo di rettifica di fatturazione

60 giorni solari o

90 giorni solari per le fatture conperiodicità quadrimestrale

15,88 giorni

Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione

20 giorni solari

ND

  *I dati di performance riportati si riferiscono al 2019

 

Standard generali di qualità commerciale della vendita di
energia elettrica e gas natural(art. 15 della Del.413/2016/Rcom TIQV)

Indicatore

Standard generale

ENGIE*

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari

95%

76,97%

   *I dati di performance riportati si riferiscono al 2019

 

L’esercente, in caso di mancato rispetto degli standard specifici, corrisponde al cliente finale un indennizzo automatico pari a Euro 25, crescente in relazione al ritardo della prestazione

 

Limitatamente ai Clienti che sono passati al mercato libero, la delibera 366/2018/R/COM (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali) prevede un indennizzo di euro 30 nei seguenti casi:

  • mancata comunicazione in forma scritta di variazioni unilaterali di clausole contrattuali da parte del venditore, qualora questa facoltà sia esplicitamente prevista, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni;
  • mancato rispetto delle modalità previste per la comunicazione della variazione di cui al precedente punto;

Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l’emissione delle fatture, il fornitore riconoscerà un indennizzo di importo pari a quanto previsto dall’art  16.1 del TIF  della periodicità di emissione delle fatture. La delibera ARG/com/239/10 prevede invece un indennizzo di euro 20;

 Nel caso di mancato rispetto della frequenza di emissione delle fatture Engie, le modalità per la corresponsione degli indennizzi automatici sono quelli previsti dal comma 21.1 del TIQV;

L'indennizzo sarà riconosciuto nella prima fattura utile se maggioritario della fattura stessa o tramite assegno entro 90 giorni solari, con decorrenza dalla data di scadenza del tempo massimo previsto per la rettifica di fatturazione e dalla data di accertamento dell'inadempienza contrattuale. Il Cliente può in ogni caso richiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno subito in sede giurisdizionale.

In caso di ritardo nell’emissione della fattura di chiusura sarà riconosciuto un indennizzo automatico in base all’art. 18 del TIF.

Pensati per i nostri clienti